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Anno II - N. 4/5 Luglio/Ottobre 2002



Le carte nautiche elettroniche
Francesco Mastropierro

Il Decreto Ministeriale del 10 luglio 2002 elenca le caratteristiche, i requisiti, e gli standard relativi ai sistemi elettronici ausiliari alla navigazione.
Questo decreto è stato emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è diffuso capillarmente dalle emanazioni periferiche delle Capitanerie di Porto alle Associazioni della Pesca.
L'estensore del decreto ha fatto riferimento a precedenti legislazioni, fra cui quella che ci tocca più da vicino è il D.M. 2 luglio 1999 n°274 dal titolo: Regolamento recante modifica delle modalità di utilizzazione delle carte nautiche per le unità abilitate alla navigazione da diporto ed all'esercizio della pesca costiera (locale e ravvicinata).
Il punto che più di tutti c'induce a riflessione è il seguente: il DM 274 continua a definire i sistemi elettronici ausiliari alla navigazione - come è giusto che sia - in linea con il contenuto dell'art.143 del DPR n°435/91 (Regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare) - però prescrive che le carte nautiche su supporto cartaceo possono essere sostituite dai detti sistemi elettronici.
Ciò fa ritenere che il diporto e la pesca costiera d'ora in poi possano fare a meno dei sistemi tradizionali di navigazione: carte nautiche, squadrette, compassi e quant'altro.
Siffatta disposizione non può trovarci molto d'accordo per i seguenti motivi:
  1.  Anche se riconosciamo senza riserve che i sistemi elettronici consentono al marittimo di disporre di parametri di navigazione molto più immediati ed accurati di quelli ottenuti con le procedure tradizionali, noi Marinai possiamo avanzare motivate riserve sulla totale affidabilità dei moderni sistemi elettronici.Basti considerare che un'apparecchiatura elettronica può andare in avaria per una delletante cause possibili: un circuito o una scheda fuori servizio per l'avaria anche di un solo componente, una tempesta elettromagnetica in atto, un fulmine che colpisce la nave e mette l'apparecchiatura fuori servizio, uno o più satelliti temporaneamente oscurati - anche senza preavviso - per motivi politici o militari, svariate altre cause.
    In quest'evenienza, se non ci sono a bordo almeno parti di rispetto e tecnici idonei ad effettuare il ripristino funzionale dell'apparecchiatura - condizioni che si realizzano più spesso di quanto si possa immaginare - la stessa è da considerare definitivamente fuori servizio.
    A conferma della nostra opinione è interessante citare il recente DM 5 agosto 2002, n.218 (Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera) il cui art.20 recita: Tutte le navi devono essere dotate delle carte nautiche relative alla zona di mare dove devono operare.
    Tutto ciò evidenzia delle discordanze nelle normative.
  2. La corposa specifica tecnica allegata al DM 10 luglio 2002 la dice lunga sul limitato grado di affidabilità che lo stesso legislatore riconosce al sistema ECS; infatti, detto allegato elenca numerosi requisiti, aggiornamenti, allarmi, controlli e visite necessari per il mantenimento in efficienza delle apparecchiature.
    Ovviamente queste precauzioni mirano a prevenire o ridurre l'eventualità che si produca un'avaria, ciò nonostante nulla può dare la certezza che l'apparecchiatura elettronica si manterrà efficiente fino al prossimo approdo. L'innata precauzione del navigante suggerisce di fare buon uso delle moderne apparecchiature poste a sua disposizione, ma mantenendo sempre efficienti anche i tradizionali sistemi di navigazione che - guarda caso - sono "collaudatissimi" perché la loro utilizzazione ed efficienza sono decisamente garantiti.
Da notare inoltre che i vigenti programmi d'esame per il conseguimento di titoli marittimi prevedono la conoscenza della cartografia; ciò è anche previsto dalla STCW e dalla STCW-F.
Quindi sarebbe opportuno, per una maggior sicurezza nella conduzione della nave, continuare a formare i comandanti sui sistemi tradizionali.
A tale proposito corre l'obbligo di ricordare il notevole ritardo da parte dei ministeri competenti nella determinazione dei criteri di formazione dei lavoratori marittimi, come previsti dai noti decreti legislativi nn.271 e 298/99 sulla sicurezza del lavoro.

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