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Anno VI - N. 5/6 - Dicembre 2006



II Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea per la pesca nel Mediterraneo
A cura di LUIGI CAMPO

In data 23 novembre 2006 il Consiglio dell'Unione Europea ha adottato una Proposta di Regolamento concernente le misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e che modifica il Regolamento (CE) n. 1626/94.

Ne diamo una sintesi utilizzando una traduzione italiana non ufficiale.

LA PREMESSA

II Regolamento ha come premessa una serie di considerazioni che evidenziano l'attenta analisi della situazione della pesca nel Mediterraneo che si intende regolamentare. Tra queste segnaliamo le più importanti:
- le caratteristiche biologiche, sociali e giurisdizionali della pesca nel Mediterraneo necessitano da parte della Comunità la creazione di un contesto gestionale specifico;
- la Comunità si è impegnata ad applicare una strategia precauzionale nell'adozione di misure volte a proteggere e conservare le risorse acquatiche vive e gli ecosistemi marini e a garantirne uno sfruttamento sostenibile;
- è necessario creare un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilità tra la Comunità e gli Stati membri;
- occorre adottare nuove misure tecniche per la pesca che sostituiscano quelle stabilite dal Regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che pertanto deve essere abrogato;
- le catture eccessive di individui sottotaglia devono essere evitate. A tal fine è necessario proteggere determinate zone in cui si riunisce il novellarne, tenendo conto delle condizioni biologiche locali;
- gli attrezzi da pesca che risultano troppo dannosi per l'ambiente marino o che conducono al depauperamento di determinati stock devono essere vietati o sottoposti a una regolamentazione più rigorosa;
- per evitare ulteriori aumenti dei tassi di mortalità del novellarne e per ridurre sostanzialmente l'entità dei rigetti in mare di organismi marini morti da parte dei pescherecci, è opportuno disporre un aumento delle dimensioni delle maglie e degli ami per le reti da traino, le reti da fondo e i palangari utilizzati per la cattura di alcune specie di organismi marini, nonché rendere obbligatorio l'impiego di pezze a maglie quadrate;
- per consentire un periodo transitorio, prima di aumentare la dimensione delle maglie delle reti a strascico, è opportuno determinare alcune caratteristiche dell'armamento delle reti che aumentino la selettività delle maglie attualmente utilizzate;
- la gestione dello sforzo di pesca dovrebbe essere lo strumento principale per favorire una pesca sostenibile nel Mediterraneo. A tal fine è opportuno determinare le dimensioni totali dei principali attrezzi fissi per limitare uno dei fattori che incidono sullo sforzo di pesca messo in atto;
- è opportuno determinare le taglie minime di sbarco di taluni organismi marini al fine di migliorarne lo sfruttamento e di fissare norme a cui gli Stati membri possano far riferimento nel-l'elaborare il proprio sistema di gestione della pesca costiera. A tal fine, la selettività di un determinato attrezzo da pesca dovrebbe corrispondere per quanto possibile alla taglia minima di sbarco stabilita per una determinata specie o per il gruppo di specie catturate con tale attrezzo;
- in considerazione delle caratteristiche specifiche di molti tipi di pesca nel Mediterraneo, limitati a determinate sottozone geografiche, e tenuto conto della tradizione di applicare il regime di gestione dello sforzo a livello subregionale, è opportuno disporre la creazione di piani di gestione comunitari e nazionali, combinando in particolare la gestione dello sforzo con misure tecniche specifiche;
- per garantire un controllo efficiente delle attività di pesca è necessario adottare talune misure specifiche complementari o più rigorose rispetto a quelle previste dal Regolamento (CEE) n. 2847/93, del 12 ottobre 1993, riducendo la soglia, attualmente fissata a 50 Kg di equivalente peso vivo, per le specie diverse da quelle altamente migratorie e dalle piccole specie pelagiche catturate nel Mediterraneo che devono essere registrate nel giornale di bordo.

SPECIE E HABITAT PROTETTI

Per la protezione delle specie:

- sono vietati la cattura intenzionale, la detenzione a bordo, il trasbordo o sbarco delle specie marine di cui all'Allegato IV della Direttiva del Consiglio 92/43/CEE, eccetto i casi in cui sia stata concessa una deroga;
- ferme restando le suddette disposizioni, la detenzione a bordo, il trasbordo o sbarco di esemplari delle specie marine catturate accidentalmente sono consentiti nella misura in cui tale attività sia necessaria ad assicurare assistenza e ricostituzione dei singoli animali e purché le autorità nazionali competenti siano state adeguatamente informate in precedenza.

Per la protezione degli habitat:

- è vietata la pesca con le reti da traino, draghe, reti da circuizione, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia o reti similari sopra i banchi delle piante marine, in particolare, di posidonia oceanica o di altri fanerogame marine a meno che, ed entro i limiti dettati dai piani di gestione, detti attrezzi sino strutturati in maniera tale che il cavo di chiusura, il braccio di incanalamento e la corda d'armamento non tocchino il banco delle piante marine;
- è vietata la pesca con le reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia o reti analoghe sopra gli habitat corallini e banchi di alghe;
- sono vietati l'uso di draghe trainate e la pesca con reti da traino in profondità inferiori a 1000 m;
- la pesca con navi di lunghezza fuori tutto inferiore o uguale a 12 metri e potenza motore inferiore o uguale ad 85 kW e con reti trainate sul fondo, esercitata tradizionalmente sui banchi di Posidonia, può essere autorizzata dalla Commissione - Regolamento del Consiglio (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002 - a condizione che le attività di pesca:

- siano regolate da un piano di gestione;
- non influiscano per più del 33% sull'area coperta dai banchi di piante marine di Posidonia oceanica, entro l'area interessata dal piano di gestione;
- le attività di pesca interessate non influiscano per più del 10% sui banchi di piante marine presenti nelle acque territoriali dello Stato membro interessato.

In questo contesto gli Stati membri interessati devono:

- istituire un piano di monitoraggio;
- riferire alla Commissione ogni tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento sullo stato dei banchi di piante marine di Posidonia oceanica interessati dalle attività di pesca con reti trainate sul fondo e sull'elenco delle navi autorizzate;
- adottare le misure necessarie per garantire la raccolta di informazioni scientifiche con l'obiettivo di identificare e rilevare habitat da proteggere.

AREE MARINE PROTETTE

Procedure di informazione che istituiscono aree marine protette

Gli Stati membri devono fornire informazioni riguardo all'istituzione di aree di non pesca e sulle misure di gestione, che saranno applicate sull'area e sulle acque sotto le loro giurisdizioni ed oltre, dove la protezione delle aree di riproduzione, delle aree di fecondazione o dell'ecosistema marino dagli effetti dannosi della pesca richieda misure speciali.

Area marine protette comunitarie

Sulla base delle informazioni fornite entro il 31 dicembre 2007 dagli Stati membri alla Commissione, il Consiglio designerà, entro due anni dall'adozione del presente Regolamento, aree marine protette dalla pesca essenzialmente all'interno delle acque territoriali degli Stati membri, indicando le tipologie di attività di pesca proibite o autorizzate in tali aree.

Aree marine protette nazionali

Entro due anni dall'adozione del presente Regolamento e sulla base delle informazioni comunicate alla Commissione, gli Stati membri devono designare altre aree marine protette all'interno delle proprie acque territoriali in cui le attività di pesca potranno essere proibite o ristrette in modo da conservare e gestire le risorse acqua-tiche vive, mantenere o migliorare lo stato di conservazione degli ecosistemi, ferme restando le aree marine protette già istituite al momento di entrata in vigore del presente Regolamento. Le autorità competenti degli Stati interessati decidono in merito agli attrezzi da pesca autorizzati nelle suddette aree protette e fissano norme tecniche adeguate che non devono essere meno stringenti di quelle previste dalla normativa comunitaria.

RESTRIZIONI RELATIVE AGLI ATTREZZI DA PESCA

Attrezzi e pratiche di pesca proibiti

È fatto divieto di usare per la pesca o detenere a bordo:

- sostanze tossiche, soporifiche o corrosive;
- generatori di scossa elettrica;
- esplosivi;
- sostanze che possono esplodere se mischiate;
- dispositivi trainati per la raccolta di coralli rossi o di atri tipi di coralli od organismi simili al corallo;
- martelli pneumatici o altri strumenti a percussione per la raccolta, in particolare, di molluschi bivalvi scavando nelle rocce;
- croce di Sant'Andrea e prese analoghe per la raccolta, in particolare, di coralli rossi o di atri tipi di coralli o organismi simili al corallo;
- pannelli di pezze con dimensione di maglie di apertura per lo strascico da fondo inferiore a 40 mm.

Le reti calate sul fondo non possono essere usate per la cattura delle seguenti specie: Tonno bianco (Thunnus alalunga}, Tonno rosso (Thunnus Thynnus), Pesce spada (Xiphias gladius), Pesce castagno (Brama brama), gli squali (Hexanchus griseus; Cetoorhinus maximus; Alopiidae; Carcharhinidae; Sphyrnidae', Isuridae e Lamnidae)

Sono vietati la cattura, detenzione a bordo, il trasbordo, sbarco, stoccaggio, vendita o esposizione e messo in vendita del dattero di mare (Lithophaga litophaga), del dattero bianco (Pholas Dactylus), di femmine di aragosta (Pa-linuridae) fornite di uova e femmine di astice (Homarus gammarus) fornite di uova.

Dimensioni mìnime delle maglie

Per le reti trainate, la dimensione minima delle maglie sarà, fino al 30 giugno 2008, di 40 mm, quindi sarà sostituita da una rete a maglie quadrate di 40 mm al sacco della rete oppure, su richiesta giustificata del proprietario della barca, da una rete a maglie a forma di diamante da 50 mm.
Per le reti da circuizione, la dimensione minima delle maglie è di 14 mm.
Le reti da posta fissa non possono avere una apertura di maglia inferiore a 16 mm.

Dimensione minima dell'amo

Sono vietati l'uso per la pesca e la detenzione a bordo di palangari di ami di lunghezza totale inferiore a 3,95 cm e larghezza inferiore ad 1,65 cm per le navi che operano con il palangaro e che sbarcano o detengono a bordo una quantità di pagelli (Pagellus bogaraveo) che costituisca più del 20% dell'equivalente peso vivo delle cattura dopo la cernita.

Attacco di dispositivi ed armamento delle reti da traino

In qualsiasi parte delle rete è vietato ostruire le maglie o ridurne di fatto le dimensioni se non con dispositivi autorizzati.

Dimensioni degli attrezzi da pesca

È vietato detenere a bordo o impiegare durante le operazioni di pesca in mare attrezzi non conformi alle dimensioni di seguito specificate.

- Draghe - Larghezza massima 3 m, ad eccezione delle draghe per la pesca delle spugne.

- Reti da circuizione (ciancioli e reti da circuizione senza cavo di chiusura) - Lunghezza della pezza limitata a 800 m e altezza massima a 120 m, tranne nel caso delle tonnare volanti.

- Reti calate sul fondo

Tramagli - Altezza massima di un tramaglio non superiore ai 4 m. Sarà vietato detenere a bordo o calare più di 6.000 m di tramagli, reti da imbrocco calate sul fondo per nave, tenendo conto che a partire da gennaio 2008, nel caso di un singolo pescatore, tali reti non potranno superare 4.000 m, ai quali si possono aggiungere ulteriori 1.000 m per un secondo pescatore ed altri 1.000 metri per un terzo pescatore. Fino al 31 dicembre 2007, tali reti non potranno superare 5.000 m nel caso di uno o due pescatori e 6.000 m per tre pescatori.

Reti da imbrocco calate sul fondo - Altezza massima non superiore ai 10 m. Il diametro di un monofilamento o del ritorto di una rete da imbrocco calata sul fondo non può essere superiore a 0,5 mm.

• Reti da fondo combinate (tramagli + reti da imbrocco) - Altezza massima non superiore ai 10 m. È vietato detenere a bordo o calare più di 2.500 m di reti combinate per nave. Il diametro di un monofilamento o del ritorto della rete da imbrocco non può essere superiore a 0,5 mm.

- Palangaro di fondo - È vietato tenere a bordo o calare più di 1.000 ami per persona a bordo entro il limite massimo di 5.000 ami per nave. Ogni nave impegnata in battute di pesca superiore a 3 giorni può tenere a bordo un numero massimo di 7.000 ami.

- Nasse profonde per la pesca dei crostacei - È proibito tenere a bordo o calare più di 250 nasse per nave.

- Palangaro da superficie (derivante) - È proibito tenere a bordo o calare più di:

• 2.000 ami per nave per le navi che pescano il Tonno rosso (Thunnus thynnus) quando tale specie rappresenta almeno il 70 % dell'equivalente peso vivo delle catture dopo la cernita;

• 3.500 ami per nave per le navi che pescano il Pesce spada (Xyphias gladus) quando tale specie rappresenta almeno il 70 % dell'equivalente peso vivo delle catture dopo la cernita;

• 5.000 ami per nave per le navi che pescano il Tonno bianco (Thunnus allunga) quando tale specie rappresenta almeno il 70 % dell'equivalente peso vivo delle catture dopo la cernita.

La nave impegnata in battute di pesca superiore a 2 giorni può tenere a bordo un numero equivalente di ami.

- Reti da traino - Specifiche tecniche che limitano la dimensione massima della lima da sughero, lima da piombo, circonferenza o perimetro della rete da traino insieme al numero massimo delle reti a strascico per nave saranno adottate entro il mese di ottobre 2007.

Distanze e profondità minime per l'uso degli attrezzi da pesca

È proibito:

- l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia marine dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 m quando tale profondità sì raggiunge ad una distanza più breve dalla costa;
- l'uso di reti da traino entro 1,5 miglia marine dalla costa;
- l'uso di draghe e di draghe idrauliche entro lo 0,3 miglio marino dalla costa;
- l'uso di reti da circuizione a chiusura entro 300 metri dalla costa o entro i 50 metri isobata di profondità quando tale profondità si raggiunge ad una distanza più breve dalla costa. Una rete da circuizione a chiusura non può essere impiegata in profondità inferiori al 70 % della altezza complessiva della rete da circuizione stessa;
- l'uso di draghe per la pesca delle spugne entro i 50 metri isobata e non potrà essere esercitato entro 0,5 miglio marino dalla costa.

Gli Stati membri, fornendo giustificazioni scientifiche e tecniche aggiornate, possono derogare a tali norme.

In via transitoria le reti trainate e da circuizione, la cui dimensione minima delle maglie sia minore di quella prevista dal presente Regolamento e il cui uso sia conforme alle leggi nazionali in vigore al 1 ° gennaio 1994, possono essere usate fino al 31 maggio 2010.

TAGLIE MINIME DEGLI ORGANISMI MARINI

La taglia di qualsiasi pesce è misurata dall'estremità anteriore del muso sino all'estremità della pinna caudale.

La taglia dello Scampo (Nephrops norvegicus) è misurata sia come la lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al margine posteriore del carapace, sia come la lunghezza totale, dalla punta del rostro fino all'estremità posteriore del telson, escludendo le setae.

La taglia dell'Astice (Homarus gammarus) è misurata sia come la lunghezza totale della carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al margine posteriore del carapace, sia come la lunghezza totale, dalla punta del rostro fino all'estremità posteriore del telson, escludendo le setae.

La taglia dell'Aragosta (Palinuridae) è misurata come la lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, dalla punta del rostro fino al punto medio del margine posteriore del carapace.

La taglia di un mollusco bivalve è misurata lungo la parte più estesa della conchiglia.


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