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ASSOPESCAINFORMA - ANNO V - N. 4/5 - LUGLIO/OTTOBRE 2005


attualità
Dopo il fermo tecnico 2005 - II Ministero risponde ai quesiti di Associazioni e Capitanerie di Porto
Dr. Luigi Giannini

Dopo la recente attuazione delle interruzioni temporanee obbligatorie delle attività di pesca, da parte di alcune Capitanerie di Porto e Associazioni di categorie, sono stati posti all'attenzione delle autorità ministeriali competenti alcuni quesiti diretti a chiarire la normativa vigente. A testimonianza della vigile attenzione agli interessi del settore, riportiamo il quesito espresso da Federpesca e la risposta ministeriale a tutti i quesiti.
 
L'art. 6, comma 1 del D. M. 14 luglio 2005, stabilisce che "fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, in tutti i compartimenti marittimi è vietata la pesca con il sistema a strascico e/o volante nei giorni di sabato, domenica e festivi...".
In deroga a quanto sopra indicato, il comma 3 del D.M. 4 agosto 2005, relativamente alle navi che effettuano la pesca dei gamberi di profondità, in considerazione delle peculiarità connesse a tale tipo di attività, consente che il fermo tecnico possa essere effettuato in maniera cumulativa al termine della campagna di pesca.
Nel caso di specie, che si intende sottoporre all'attenzione di codesta Amministrazione, alcune unità abilitate alla pesca dei gamberi di profondità iscritte nei compartimenti della Puglia ma facenti base logistica nei porti ca-
 
labresi, hanno ultimato la campagna di pesca in coincidenza dell'inizio del periodo di interruzione obbligatoria dei compartimenti calabresi (3 settembre - 17 settembre e 30 settembre - 14 ottobre).
Pertanto, come previsto dalla succitata disposizione derogatoria, dette imbarcazioni stanno osservando il fermo tecnico in maniera cumulativa, corrispondente a 30 giorni consecutivi di fermo delle attività.
Come è evidente, però, in questo caso si presenta una sovrapposizione dei due periodi di inattività previsti dalla normativa in questione (Interruzione temporanea con indennizzo agli imbarcati e fermo tecnico cumulativo non retribuito), che potrebbe creare effetti abnormi per le unità interessate, giacché se le stesse fossero costrette ad effettuare 60 giorni di stop consecutivi (30 di fermo retribuito + 30 di fermo tecnico cumulativo), ciò sarebbe assolutamente insostenibile per le citate imprese anche sotto il mero profilo dell'operatività della nave (2 mesi di inattività ne comprometterebbero l'idoneità tecnica), a tacere del fatto che nessuna impresa - di pesca o di altro settore produttivo - può permettersi di sparire dal mercato per un periodo così lungo senza subire ripercussioni devastanti per la sua stessa sussistenza.
Vieppiù, le imprese interessate, qualora fossero venute a conoscenza in tempi ragionevoli della programmazione all'interruzione temporanea di cui al  D.M. 14/07/2005 e D.M. 4/08/2005, pubblicati nella G.U. rispettivamente in data 14/9/2005 e 12/8/2005, avrebbero avuto il tempo di sospendere anticipatamente la campagna di pesca dei gamberi di profondità, in modo da non trovarsi nella citata anomala situazione.
Inoltre, la ratio della norma derogatoria in esame è senz'altro quella di consentire una modalità di espletamento del fermo tecnico più congeniale alle particolarità di pesca effettuata (campagna del gambero di profondità) e non certo quella di penalizzare dette unità con una interruzione oltremodo prolungata delle attività, tale da determinare un sicuro danno all'economia delle imprese interessate.
Sembrerebbe dunque maggiormente aderente allo spirito della norma che nel caso di sovrapposizione dei due periodi di interruzione delle attività, il regime particolare del fermo tecnico cumulativo prevalga sul fermo ordinario (indennizzato), escludendo l'applicazione continuata di entrambe le due forme di interruzione delle attività (con-seguentemente non si darebbe luogo ad alcuna forma di indennizzo finanziario da parte dello Stato).
In subordine, altra soluzione potrebbe discendere, in via interpretativa, dal concetto di cumulatività indicato dalla norma concernente il fermo tecnico delle unità abilitate alla pesca dei gamberi di profondità, distinto da quello di continuatività, nel senso che sarebbe consentito di scontare il periodo di fermo tecnico maturato a fine campagna, dopo il periodo di fermo obbligatorio indennizzato, per gruppi di giornate (cumulative) non obbligatoriamente consecutive, analogamente al meccanismo, valevole sino al 31 dicembre 2005, di gestione flessibile delle interruzioni nel periodo post-fermo, individuato dal comma 2, dell'alt. 7 del D.M. 14 luglio 2005.
Peraltro, riteniamo che la fattispecie concretamente verificatasi (ovvero sovrapposizione dei due distinti periodi di fermo disciplinati dalla normativa ministeriale) non essendo espressamente prevista, necessiti di un intervento chiarificatore del legislatore - e ove non ritenuto sufficiente, di una integrazione dell'articolato - che contemperi le esigenze di riduzione dello
sforzo di pesca sottese alle interruzioni obbligatorie delle attività con le altrettanto legittime esigenze delle imprese di non sottoporsi ad insostenibili interruzioni eccessivamente prolungate. (Omissis).

Il Direttore Generale (Dr. Luigi Giannini)

 

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Ministero delle Politiche Agricole e Forestali

Roma, 14 ottobre 2005

A seguito di diversi quesiti presentati da alcune Capitanerie di Porto e da Associazioni in merito all'interpretazione della normativa indicata in oggetto si ritiene necessario precisare quanto segue:
- nelle aree in cui l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca è disposta in due periodi di quindici giorni consecutivi l'armatore e i membri dell'equipaggio devono presentare l'ulteriore documentazione di cui all'ari. 4 del D.M. 28 luglio 2005 alla fine del secondo periodo di fermo;
- nelle aree indicate al precedente punto si applicano le disposizioni previste dall'ari. 6 del D.M. del 28 Luglio 2005. In particolare si precisa che nessuna misura sociale è corrisposta al marittimo imbarcato "sopra numero" nel periodo compreso tra l'inizio del primo periodo di fermo e la fine del secondo. In caso di movimenti di marineria avvenuti nel periodo di operatività dell'unità si procederà a corrispondere le misure sociali di accompagnamento ad entrambi i marittimi, naturalmente in relazione al numero di giorni di effettivo imbarco, nel caso di imbarco per sbarco volontario, fine contratto o per cause di forza maggiore di altro marittimo;
- gli armatori di unità abilitate al sistema a strascico e draga idraulica, in parziale deroga a quanto comunicato con nota 200522845 dei 29 luglio 2005, possono aderire al fermo temporaneo, con la conseguente corresponsione delle misure sociali di accompagnamento, a condizione che abbiano esercitato nel corso dell'ultimo anno, anche occasionalmente, l'attività di pesca con il sistema a strascico;
- per le unità che effettuano la pesca dei gamberi di profondità, secondo le modalità determinate dal comma 3 del decreto ministeriale 4 agosto 2005, nelle ipotesi in cui il periodo di fermo tecnico, da effettuare obbligatoriamente al termine della campagna di pesca, coincida con l'interruzione temporanea obbligatoria della pesca, il regime particolare del fermo tecnico prevale sul regime dell'interruzione temporanea obbligatoria. In tal caso è, pertanto, esclusa l'applicazione continuativa delle due diverse forme di interruzione dell'attività di pesca.
Nelle predette ipotesi non saranno corrisposte le misure sociali di accompagnamento previste dall'art. 1 del decreto ministeriale 14 luglio 2005. Si precisa, inoltre, che le predette unità sono soggette a tutte le ulteriori misure tecniche previste dal Piano indicato in oggetto.
Si pregano codeste Direzioni Marittime di estendere la presente ai dipendenti uffici.


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