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Anno III N. 6 - Novembre/Dicembre 2003


Le modifiche al D. M. 21 8/2002
REGOLAMENTO DI SICUREZZA PER LE NAVI ABILITATE ALLA PESCA COSTIERA
A cura dell'Ufficio Stampa e Documentazione

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha predisposto una bozza di decreto che introduce alcune modifiche al D.M. 5 agosto 2002, n. 218, recante il «Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera».

In attesa della pubblicazione delle modifiche e in considerazione del fatto che il D.M. 5 agosto 2002, n. 218, ai sensi dell'articolo 30 come modificato dal D.M. 25 febbraio 2003, n. 54, dal 1 gennaio 2004 entra comunque in vigore anche per le navi abilitate alla pesca costiera locale e ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ha emanato una circolare con la quale, sintetizza i contenuti delle prossime modifiche invitando gli uffici di competenza alla sensibilizzazione del ceto marittimo interessato.

Per facilitare gli adempimenti di conseguenza, riportiamo, intanto, in diverse tabelle l'elenco delle dotazioni di sicurezza prescritte per le varie categorie di navi da pesca.
La circolare ribadisce che «il provvedimento integra e completa il decreto ministeriale n. 218/2003, allo scopo di conseguire i seguenti risultati:

a) estendere la disciplina della pesca costiera anche alle unità di 5a categoria così come definite dall'articolo 8 del decreto del Presidente delta Repubblica n. 1639/1968 (articoli 1 e 2);

b) correggere una imprecisa definizione del limite del Mare Adriatico sulla costa balcanica (articolo 3) e un errore materiale (articolo 4) contenuto nell'articolo 14, comma 3 del vigente regolamento (omissione della parola "metri" dopo il numero "24");

c) riformulare l'articolo 28, in relazione alla accertata possibilità di dotare le unità adibite alla pesca costiera degli apparati radiotelefonici semplificati di cui al decreto 9 maggio 2001, n. 269, in alternativa a quelli previsti per le navi mercantili (articolo 5).

d) introdurre una norma transitoria (articolo 6) che mantiene in vita l'articolo 22 del decreto 22 giugno 1982, fino al 31 dicembre 2004, per raccordare il cambiamento obbligatorio degli apparati radioelettrici secondo quanto previsto dal comma 4 del nuovo testo dell'articolo 28;

e) riformulare l'allegato 1 al decreto ministeriale n. 218 del 2002 dal quale sono eliminati i punti 6 e 7 il cui contenuto è inglobato nel nuovo testo dell'articolo 28 (articolo 7);

f) introdurre una ulteriore norma transitoria (articolo 8), per esentare dalle nuove dotazioni radioelettriche le unità da avviare alla demolizione per fermo definitivo».


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