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Anno III N. 6 - Novembre/Dicembre 2003


sicurezza del lavoro - NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO
Le modalità dei controlli satellitari nell'attività di pesca
Giuseppe Manente

Il nuovo regolamento CE 2244/03 della Commissione europea stabilisce dettagliatamente le norme che riguardano il controllo satellitare dell'attività di pesca (SCP). Le disposizioni in esso contenute saranno applicate non appena si realizzeranno i progetti operativi e, per i pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri, a partire dal primo gennaio 2005.

Si tratta di una serie di adempimenti che consentono l'applicazione precisa del regolamento CE 2371/2002 relativo alla conservazione ed allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel quadro della nuova PCP, che va, quindi, a modificare, abrogandolo, il vecchio regolamento della Commissione 1489/97.

Riaffermato il principio ovvio che non si può salpare dal porto se l'apparecchiatura di identificazione non è funzionante oppure presenta un guasto tecnico, la normativa che va in vigore stabilisce che ogni peschereccio deve garantire la trasmissione automatica degli elementi che consentano in qualsiasi momento la sua localizzazione.

In particolare è essenziale fornire i seguenti dati:

  • identificazione del peschereccio;
  • ultima posizione geografica del peschereccio, con un margine di errore inferiore ai 500 metri e un margine di affidabilità del 99%;
  • data e ora in cui è stata rilevata tale posizione;
  • velocità e rotta del peschereccio (informazione facoltativa ma obbligatoria dal primo gennaio 2006).

Tali dati devono essere trasmessi almeno ogni ora al Centro di Controllo della Pesca (CCP) istituito da ogni Stato membro ma questa frequenza temporale può subire variazioni per difetto, se la Commissione europea ritenga che debba awenire, per motivi occasionali, ad intervalli più ravvicinati, o per eccedenza, se il Centro di controllo decide di portarla a 2 ore, avendo la possibilità di individuare comunque la posizione dei pescherecci. Come si vede, è una disposizione che, pur presentando un margine di discrezionalità, si presenta impegnativa nella sua concreta applicazione, in quanto potrebbe interferire con i tempi e le modalità del lavoro di bordo, complicandolo con incombenze continue e spesso meramente burocratiche, come l'obbligo di comunicare, una volta che il peschereccio sia ormeggiato in porto, il disinserimento dell'impianto di localizzazione al CCP.

Vengono così anche ad appesantirsi le responsabilità dei comandanti, che, oltre a provvedere che l'impianto sia sempre perfettamente in funzione, devono garantire che i dati non vengano alterati, che le antenne non siano ostruite, che l'alimentazione non venga mai interrotta e che l'impianto stesso non sia asportato dal peschereccio.

La stessa considerazione vale per quanto concerne le procedure da seguire nel caso in cui, durante la navigazione, si verifichi un guasto tecnico all'impianto di localizzazione. In questo caso il regolamento stabilisce che il comandante (oppure l'armatore o un suo rappresentante), comunichi ogni quattro ore al CCP la posizione aggiornata della sua nave, servendosi di mezzi di trasmissione alternativi, come telex, fax, telefono, radio o e-mail.

Infine è da tenere presente quanto viene stabilito in materia di infrazioni ripetute. A tale proposito, all'articolo 12 del regolamento si prevede che quando il Centro di Controllo non riceve alcun dato durante 12 ore, venga immediatamente awisato il comandante per porre riparo all'inconveniente. Se tale evento dovesse ripetersi più di tre volte in un anno, il peschereccio sarebbe oggetto di ispezione, per controllare la funzionalità dell'impianto, in vista della sua riparazione o della sua sostituzione.

Un sistema di controllo, quello introdotto dal primo gennaio, rigoroso, articolato e indubbiamente impegnativo per gli operatori, che sperano non venga applicato in un'ottica semplicemente sanzionatoria ma per organizzare meglio e rendere più gratificante il proprio lavoro sul mare.

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La Direzione Generale per la Pesca e l'Acquacoltura ha informato il Comando Generale delle Capitanerie di Porto che la Comunità Europea, ha reso disponibili le risorse per il cofinanziamento di una serie di progetti per il controllo della pesca, tra i quali l'estensione del sistema VMS alle navi di lunghezza fuori tutto tra i 18 e i 24 metri.

Al riguardo, la predetta Direzione Generale ha reso noto che quest'ultimo progetto è stato affidato alla società "Agrisian", che prowederà alla realizzazione dello stesso entro 15 mesi a far data dalla stipula del contratto con il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali (01/10/2003). Di conseguenza, l'applicazione dell'articolo 22 del Reg. CE 2371/2002 concernente l'estensione del controllo satellitare a tali unità non potrà essere applicato dal 1° gennaio 2004 e slitta al 1° gennaio 2005.


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