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Anno III - N. 4 - Luglio/Agosto 2003


legislazione
La disciplina della raccolta i rifiuti prodotti in navigazione
Luigi Giannini

Il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182 "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico" disciplina la materia della raccolta, in ambito portuale, dei rifiuti delle navi e dei residui del carico.
Sull'argomento la Federpesca ha avuto modo di prospettare le esigenze particolari del settore della pesca in una apposita riunione tenutasi il 26 febbraio 2002 presso il Ministero dell'Ambiente, amministrazione capofila in questa materia.
Ed in effetti nei 16 articoli di cui si compone il decreto legislativo 182/03 sono frequenti i richiami a disposizioni particolari e più favorevoli per quanto riguarda il settore peschereccio.
Nello specifico, già nell'articolo 2 "Definizioni" vi è una netta separazione tra la categoria "nave", intesa come unità di qualsiasi tipo che opera nell'ambiente marino e la tipologia "peschereccio", definita come qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata a fini commerciali per la cattura del pesce o di altre risorse marine viventi; tanto è vero che quando al successivo art. 3 si chiarisce l'ambito di applicazione, il legislatore si premura di affermare che il decreto si applica "alle navi, compresi i pescherecci..."
L'art. 4 stabilisce che gli oneri connessi alla costituzione degli impianti portuali di raccolta sono a carico del gestore del servizio, che viene individuato mediante gara ad evidenza pubblica in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente.
L'art. 5 pone l'obbligo all'Autorità portuale ovvero, ove non costituita, all'Autorità marittima di elaborare entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, un piano di raccolta e gestione dei rifiuti: nel primo caso il piano è adottato con delibera della competente regione, mentre nel secondo caso viene adottato con ordinanza del comandante del porto, d'intesa con la regione competente.
L'articolo 6 assume importanza, in quanto istituisce un sistema di notifiche relativo ai rifiuti di bordo ponendo tale obbligo in primis al comandante: per espressa previsione del comma 4 dell'art. 6 tali disposizioni non si applicano ai pescherecci.
L'art. 7 (Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave) va letto in maniera sistematica con l'art. 10 (Conferimento dei residui del carico) con particolare riferimento all'art. 11 (Ispezioni), in quanto tale ultima disposizione prevede, contrariamente alle altre tipologie di naviglio per le quali provvede direttamente il legislatore a fissare i criteri di controllo, che sia l'Autorità marittima a definire le procedure di controllo atte a verificare il rispetto degli articoli 7 e 10 anche da parte dei pescherecci: è auspicabile che l'autorità marittima consenta il massimo coinvolgimento delle associazioni di categoria nella fase decisionale, al fine di mettere a punto un sistema di controllo efficace ed equilibrato.
L'art. 8 riguarda il regime tariffario applicabile ai rifiuti prodotti dalla nave.
Anche qui il comma 4 tiene conto delle peculiarità del settore, disponendo che nel caso di pescherecci l'Autorità competente, in considerazione della ridotta quantità e della particolarità dei rifiuti prodotti da dette imbarcazioni, definisca una tariffa più favorevole non correlata alla quantità di rifiuti conferiti, in deroga alle disposi zioni di cui all'allegato IV.
Inoltre, il conferimento dei rifiuti accidentalmente raccolti durante l'attività di pesca non comporta l'obbligo della corresponsione della tariffa.
Altra norma rilevante è quella dell'art. 13 "Sanzioni", laddove si stabilisce un regime sanzionatorio meno penalizzante per il comandante di peschereccio: infatti mentre il comandante di nave, diversa da un peschereccio, che contravvenga all'obbligo di conferire i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico, viene punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro tremila ad euro trentamila, il comandante di peschereccio per la medesima fattispecie viene punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 103,00 ad € 500,00.
Infine l'art. 16 "Norme transitorie e finali" stabilisce, in conformità ai principi della c.d. legge La Loggia, che "le norme contenute nel presente decreto, afferenti materie di competenza legislativa delle regioni, si applicano fintanto che l'ente locale non disciplini, con proprio atto normativo, tali materie".
In conclusione può affermarsi che il Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 182 riconosce in via di principio la specificità del settore della pesca: tuttavia nella pratica applicazione occorrerà vigilare ed all'occorrenza intervenire affinche non si disperda quanto di positivo stabilito in linea teorica.


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