La circolare sulla pesatura dei prodotti della pesca
La Direzione Generale della Pesca ha emanato la circolare 17 gennaio 2013 in ordine alla pesatura dei prodotti della pesca ex art. 60 del Reg (CE) 1226/2009.
La circolare evidenzia come sia stato presentato un piano di campionamento aderendo alla facoltà concessa dall'art. 60, paragrafo 1, del Regolamento sui controlli per semplificare le operazioni di pesatura allo sbarco, piano accettato dalla Commissione.
In particolare la circolare evidenzia come gli adempimenti relativi alla pesatura dei prodotti della pesca si inseriscono nel quadro dei controlli della commercializzazione di cui al titolo V del regolamento 1226/2009 e costituiscono necessario presupposto per la corretta applicazione delle disposizioni inerenti le dichiarazioni di sbarco, il documento di trasporto, le dichiarazioni di assunzione in carico e le note di vendita.
A riguardo ci preme evidenziare come, contrariamente a quanto prontamente fatto da altri Paesi, non sia stata colta la facoltà concessa dall'art. 61, paragrafo 1 del Regolamento sui controlli, che in deroga alla regola generale della pesatura allo sbarco consente agli Stati membri di autorizzare la pesatura dei prodotti della pesca dopo il trasporto dal luogo di sbarco, previa adozione di un piano di controllo approvato dalla commissione e redatto in conformità ai requisiti stabiliti dall'allegato XXI del Regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011.
Si tratta di una opportunità fondamentale per il nostro sistema pesca che deve essere necessariamente colta se si vogliono creare le condizioni operative per un adempimento delle prescrizioni comunitarie coerente con le caratteristiche del nostro sistema che sbarca prodotti in circa 900 tra porti e approdi.
In allegato il testo della circolare