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22/09/2017 - Fermo Pesca 2017 - I chiarimenti della DG Pesca

In riscontro a quesiti presentati da questa Associazione, per il tramite di Federpesca, la DG Pesca ha fornito importanti chiarimenti in ordine al fermo pesca 2017, per quanto attiene le unità iscritte nei compartimenti da da Manfredonia a Bari, abilitate alla pesca costiera ravvicinata.

Con nota circolare n. 18419, 8 agosto 2017, ha fornito chiarimenti interpretativi in ordine al disposto dell'art. 2, comma 4, del D.M. n. 16769 del 26 luglio 2017 (Fermo Pesca), che, come noto, disciplina il periodo di interruzione obbligatoria dell'attività di pesca per le unità abilitate alla pesca costiera ravvicinata, iscritte nei compartimenti da Manfredonia a Bari. In particolare la circolare ha precisato che la dicitura " ulteriori 10 giorni lavorativi, anche non consecutivi" disciplina in modo specifico la fattispecie in cui l'armatore di unità abilitata alla pesca ravvicinata, interessata dal Fermo Pesca, decida di effettuare la prevista interruzione temporanea obbligatoria degli ulteriori 10 giorni lavorativi in modo non consecutivo ai 30 già definiti e imposti dall'art. 2, comma 4, del D.M. 26 luglio 2017.

Per cui nel caso in cui l'armatore ha deciso di effettuare l'ulteriore interruzione obbligatoria in maniera consecutiva ai previsti 30 giorni, nel silenzio della norma, detta interruzione deve essere regolata in linea con quanto disposto ai commi 1, 2 e 3 del medesimo decreto che prevedono l'osservanza di ulteriori 12 giorni consecutivi, quindi si allinea al fermo pesca previsto per le unità abilitate alla pesca costiera locale.

La stessa circolare, infine, precisa che laddove l'armatore decida di effettuare gli ulteriori 10 giorni lavorativi in maniera non consecutiva al periodo di interruzione obbligatoria (da rispettare entro e non oltre il 31 ottobre) risulterà tecnicamente non applicabile la prevision di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) che prevede la opzione delle 60 ore distribuite in 4 giornate su base settimanale.

Con nota circolare n. 18692 del 15.09.2017 la DG Pesca ha ulteriormente chiarito che laddove un armatore, che opera abitualmente in un porto diverso da quello di iscrizione, decida di optare per il fermo previsto nel porto in cui fa base logistica può materialmente fermarsi sia nel porto di icrizione che in quello in cui fa base logistica. Il previsto deposito dei documenti deve necessariamente avvenire presso l'Autorità marittima nella cui giurisdizione è materialmente effettuata l'interruzione anche laddove abbia optato per il fermo previsto in unareale diverso da quello di iscrizione. Del resto è evidente che solo l'autorità marittima nel cui porto l'unità è ormeggiata può  certificare l'effettivo rispetto del periodo di interruzione obbligatoria.

 

 

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