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03/12/2012 - Esenzioni dagli obblighi di installazione degli apparati blue -box - nuova circolare MIPAAF

La circolare in riferimento, nel ricordare che ai sensi dell'art. 2 del DM 1 marzo 2012 è stata prevista, per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri ed infieriore a 15, la possibilità di essere esonerati dall'obbligo di installare a bordo il sistema di localizzazione ed identificazione (blue-box), sempre a condizione che le stesse unità non trascorrino mai un tempo superiore alle 24 ore in mare, dalla partenza al ritorno in porto, ribadisce la necessità, ai fini della operatività dell'esonero, della preventiva presentazione all'Ufficio marittimo di iscrizione del peschereccio della dichiarazione prevista dall'art. 6 del D.M. sopra richiamato, in triplice copia e con allagata copia del documento di identità del sottoscrittore, pena la invalidità della stessa dichiarazione, invitando, peraltro, le Associazioni ed Organizzazioni della pesca a sollecitare in tal senso i propri iscritti.

La circolare precisa altresì che la eventuale comunicazione resa ai fini del sondaggio  promosso dalla Direzione, con nota n.30196 del 25 agosto 2011, non sostituisce la dichiarazione prevista dal D.M. 1 marzo 2012 necessaria ai fini dell'esonero.

La circolare, inoltre, consente, nelle more della definizione delle operazioni di installazione degli apparati, alle unità di lunghezza f.t. compresa tra 12 e 15 metri, che non intendano avvalersi della esenzione dall'obbligo di installazione della "blue - box" , di lasciare in via temporanea il porto, sempre previa autorizzazione dell'Autorità di controllo, a condizione che venga presentata apposita istanza in tal senso e con obbligo di comunicazione della loro posizione ogni 2 ore, con un sistema di telecomunicazione adeguato.

La circolare, proseguendo, invita le Capitanerie di porto a comunicare, entro e non oltre il 14 dicembre 2012, l'elenco delle unità che hanno presentato regolare dichiarazione di esonero ovvero l'elenco delle unità per le quali è stata rilasciata la prevista autorizzazione.

La circolare infine ribadisce che in assenza della dichiarazione di cui al citato D.M. 1 marzo 2012 ovvero della autorizzazione a lasciare il porto senza apparato blue -box installato a bordo si deve considerare integrata la violazione degli obblighi di cui alla normativa comunitaria e nazionale, con relativa irrogazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste.  

 

 

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