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08/08/2012 - Convertito in legge il DL Sviluppo - le misure di interesse per la pesca

Convertito in legge il DL 22 giugno 2012, n. 83.

Il decreto contiene all'art. 59, come modificato ed integrato in sede di conversione, misure  di interesse per il settore della pesca.

Queste in sintesi le misure di interesse per il nostro settore:

  • L'Autorizzazione all'esercizio di nuovi impianti di acquacoltura in mare, come pure il rinnovo di autorizzazioni di impianti già in esercizio, a distanza superiore ad un km dalla costa è rilasciata dal MIPAAF, fino all'entrata in vigore della normativa regionale in materia.
  • I soggetti che effettuano la vendita al dettaglio e la somministrazione dei prodotti della pesca possono utilizzare in etichetta o in qualsiasi informazione fornita per iscritto al consumatore, la dicitura " prodotto italiano" o altra indicazione della zona di cattura del prodotto più precisa di quella prescritta dalle vigenti disposizioni, sempre che si tratti di prodotti acquistati direttamente da imprese di pesca, anche cooperative, O.P. che siano in grado di dimostrare l'esattezza delle informazioni relative all'origine del prodotto prescritte dai Regolamenti sui controlli (Reg. (CE) 1224/2009 e Reg. UE 404/2011 e con una specifica attestazione di accompagnamento. I dettagli applicativi delle predette disposizioni saranno defininiti con specifico decreto MIPAAF. La norma prevede l'obbligo della conservazione della documentazione di acquisto dei prodotti e della attestazione di origine per almeno un anno ed infine sanzioni per chi fornisce informazioni non corrette al consumatore.
  • Presso ogni capitaneria di porto è istituito il registro elettronico dei pescatori marittimi (REPM). L'iscrizione nel predetto registro diventa quindi requisito per l'esercizio della pesca marittima professionale; le modalità operative per il passaggio dal registro cartaceo a quello informatico saranno definite con decreto MIPAAF (art. 59 -ter)
  • L'art. 59 - quater sostituisce il commma 2 dell'art. 2 del DLgs 4/2012 disponendo:

 - nell'attività di pesca professionale effettuata dall'imprenditore ittico rientrano l'imbarco di persone a scopo turistico ricreativo e l'attività di ospitalità esercitata da imprenditori ittici singoli ed associati(abolizione del requisito di non prevalenza dell'attività di pesca-turismo ed ittiturismo).

- il requisito della non prevalenza rimane per le attività considerate connesse all'attività di pesca professionale ( trasformazione, distribuzione, commercializzazione dei prodotti della pesca, azioni di promozione e valorizzazione, attuazione di interventi di gestione attiva finalizzati alla valorizzazione produttiva, all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente costiero).

 

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