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10/04/2003 - DECRETO MINISTERIALE 25 FEBBRAIO 2003, N. 54

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 
DI CONCERTO CON
 
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FOPESTALI
 
 
 
Visto l'articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n.400;
 
Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto legge 30 settembre 1994, n. 561, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 655, recante "Misure urgenti in materia di pesca ed acquicoltura, che prevede l'emanazione di un regolamento concernente le norme di sicurezza da applicarsi alle unità da pesca;
 
Visto il proprio decreto 5 agosto 2002, n. 218 adottato dì concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, recante "Regolamento dì sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera";
 
Ritenuto     che nella prima fase di applicazione, con riferimento al combinato disposto degli articoli 29 e 30 del citato decreto n. 218 del 2002, sono emersi seri problemi nell'applicazione dello stesso regolamento, a motivo della difficoltà di approvvigionamento sul mercato di dispositivi e apprestamenti di sicurezza introdotti dal nuovo regolamento, soprattutto con riferimento alle unità navali abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro 20 miglia dalla costa;
 
Valutato   che è opportuno apportare correttivi al disposto degli articoli 29 e 30 del citato decreto n.218 del 2002 nella parte in cui è stata prevista l'abrogazione dei preesistenti decreti ministeriali disciplinanti la materia, evitando così di penalizzare il ceto peschereccio con l'ulteriore effetto di interrompere l'esercizio dell'attività di pesca con conseguenze sul piano economico?sociale;
 
Udito      il parere dei Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti nomativi nell'adunanza del 13 gennaio 2003;
 
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 452 del 27 gennaio 2003;
 
ADOTTA
il seguente regolamento:
 
Art.1
1. All'articolo 29, primo comma, del decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218, inserire, in fine, le seguenti parole: ", nonché, limitatamente alle navi abilitate alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, entro il 31 dicembre 2003".
 
2. All'articolo 30 del decreto ministeriale 5 agosto 2002, n. 218, dopo il primo comma inserire il  seguente:
 "2. I decreti di cui al comma 1 continuano ad essere applicati, limitatamente alle navi abilitate  alla pesca costiera locale e alla pesca costiera ravvicinata entro le 20 miglia dalla costa, fino al  31 dicembre 2003.".
 
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiano. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
 
Roma,
 
                 IL MINISTRO          IL MINISTRO
DELLE INFRASTRUTTURE E DEI     DELLE POLITICHE AGRICOLE E  
                TRASPORTI          FORESTALI
 
 

 

 

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