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26/01/2009 - La cassa integrazione guadagni in deroga per il settore pesca

Riportiamo di seguito una utile scheda che sintetizza la problematica in oggetto:

Ammortizzatori sociali in deroga per il comparto della pesca

 

Come noto con il decreto legge 3 luglio 2008, n. 114 sono state adottate misure urgenti per fronteggiare la grave crisi del settore pesca a seguito dell’aumento delle materie prime e dei carburanti. L’art. 2 del succitato decreto ha, in particolare, previsto espressamente la estensione degli ammortizzatori sociali in deroga al comparto della pesca.

A seguito della mancata conversione, nei termini, del decreto in riferimento la misura è stata poi reinserita dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, di conversione del decreto-legge 97/2008, con l’art. 4-ter recante "Fermo di emergenza temporaneo e definitivo e Cassa integrazione guadagni straordinaria nel settore della pesca".

In data 25 settembre 2008 è stato siglato l’Accordo governativo sugli ammortizzatori sociali in deroga per la pesca presso il Ministero del Lavoro della Salute e della Previdenza Sociale, con il quale:

  • è stato disposto l’utilizzo della somma complessiva di 10 milioni di Euro finalizzati alla cassa integrazione guadagni straordinaria, in deroga, nel settore della pesca
  • sono stati definiti i destinatari della CIGS, individuati nel personale imbarcato, dipendente e soci lavoratori delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi, con espressa condizione dell’applicazione del CCNL di settore
  • è stato riconosciuto il trattamento straordinario integrativo a fronte di periodi di sospensione dal lavoro, con espressa esclusione dei periodi di sospensione riferibili all’arresto temporaneo e/o definitivo
  • è stato indicato nell’INPS l’ente incaricato della ammissione ai trattamenti e della conseguente erogazione delle prestazioni assistenziali, sulla base di accordi locali attuativi sottoscritti dalle istituzioni territorialmente competenti e dalle parti sociali, a livello di una o più marinerie.

Con successivo decreto 23 dicembre 2008, il Ministero del Lavoro della Salute e della Previdenza Sociale ha autorizzato l’utilizzo delle somme stanziate (10 milioni di Euro) ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in favore del personale imbarcato  dipendente  e soci lavoratori delle imprese di pesca interessate dalla crisi, a condizione che applichino il CCNL di riferimento del settore, nella parte economica e normativa, ribadendo le altre indicazioni operative ed applicative di cui all’Accordo governativo succitato e riaffermando l’indicazione dell’INPS come ente incaricato a provvedere sulla base dell’accordo in sede ministeriale e degli accordi locali di attuazione.

Il Ministero del Lavoro – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali, con nota circolare, prot. 14/16777 del 12 dicembre 2008, ha fornito indicazioni e disposizioni attuative di dettaglio con istruzioni in ordine agli ammortizzatori sociali in riferimento. In particolare:

  • ha indicato come destinatari del CIGS i lavoratori del settore pesca, a condizione che gli stessi siano, congiuntamente, imbarcati e lavoratori dipendenti o soci lavoratori di imprese di pesca (inquadrate dall’INPS con codice statistico 1.20.01 o 1.21.01) e che agli stessi si applichi, a decorrenza dal 2007, il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore, per la parte retributiva e normativa;
  • ha riconosciuto il trattamento CIGS a fronte di periodi di sospensione dal lavoro successivi all’Accordo del 25 settembre, nel limite del numero di giornate retribuite nell’anno precedente, riaffermando l’esclusione dei periodi di sospensione riferibili all’arresto temporaneo e definitivo;,
  • ha disciplinato, in dettaglio, le modalità di erogazione del trattamento, individuando l’istituzione territoriale competente alla sottoscrizione degli accordi locali, di cui all’art. 5 del decreto 23 dicembre 2008, nella Direzione Marittima, atteso che la stessa ha una copertura territoriale assimilabile al territorio regionale;
  • ha infine riaffermato che le risorse finanziarie in riferimento potranno essere utilizzate anche oltre il 31 dicembre 2008 e fino al loro completo esaurimento.

 In considerazione della limitatezza delle risorse e della validità della misura (fino ad esaurimento dello stanziamento previsto) abbiamo sollecitato la  Direzione Marittima ad attivarsi con tempestività e sollecitudine per la necessaria convocazione delle parti sociali ed istituzionali al fine di adottare, anche per le nostre marinerie, il previsto accordo locale attuativo che consenta la concreta attivazione ed utilizzazione della misura.

Si ritiene che si possa arrivare a sottoscrivere un solo accordo valido per l’intero territorio regionale e per tutte le imprese di pesca della nostra Regione.

Ufficio Studi e Ricerche

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