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17/02/2003 - Firmato il decreto

Il 13/02/2003 il Sottosegretario di Stato con delega alla Pesca, Paolo Scarpa Bonazza Buora ha firmato il tanto atteso decreto che istituisce il plafond di giornate di pesca per ogni mese solare.

Vi riportiamo il testo integrale del decreto:

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
DELEGATO PER LA PESCA E L'ACQUACOLTURA


VISTA la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, recante la "disciplina della pesca marittima";

VISTO  il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 n. 1639, e successive modifiche, avente ad oggetto il Regolamento per l'esecuzione della predetta legge;

VISTA la legge 17 febbraio 1982 n. 41, e successive modifiche, recante il "piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima";

VISTA la legge 30 novembre 1994 n. 665 recante "misure urgenti in materia di pesca ed acquacoltura" ed, in particolare, l'articolo 2 circa l'esercizio della pesca ravvicinata "fino ad una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza";

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 298, recante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca ed, in particolare, l'articolo 3 sugli obblighi all'armatore;

VISTO il D.M. 3 luglio 2002 sul "Piano di protezione delle risorse acquatiche per l'anno 2002";

VISTO il Decreto 5 agosto 2002 n. 218 recante il "Regolamento di sicurezza per le navi abilitate alla pesca costiera";

VISTO il contenuto della lettera circolare n. 0020 dell'8 gennaio 2003 della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura con la quale č stato disposto il prosieguo delle interruzioni tecniche dell'attivitā di pesca a strascico e/o volante in tutti i Compartimenti Marittimi nelle giornate di sabato, domenica e festivi;

RAVVISATA l'opportunitā di consentire alle imprese di pesca l'autonomia e flessibilitā nella gestione della attivitā, nel rispetto delle norme di sicurezza della navigazione e del lavoro a bordo, ad invarianza dello sforzo di pesca;

VISTO il D.M. 5 novembre 2001, recante la delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole e forestali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stao On.le Paolo Scarpa Bonazza Buora;

DECRETA

Art. 1
1. Le unitā autorizzano all'esercizio della pesca entro 40 miglia dalle coste che svolgono campagne di durata non inferiore alle 48 ore, possono effettuare l'attivitā con un plafond massimo di venti giornate di pesca per ogni mese solare, a prescindere dalle interruzioni tecniche e festivitā.
2. Al fine di assicurare il rispetto del numero massimo di giornate di pesca mensile, le imprese di cui al comma 1 devono preventivamente comunicare all'Autoritā marittima del porto ove le imbarcazioni effettuano base logistica, ogni singola giornata di interruzione tecnica dell'attivitā


Art. 2

1. Per le unitā iscritte nei Compartimenti marittimi delle Regioni a statuto speciale l'esercizio dell'attivitā č disciplinato dalle rispettive legislazioni regionali


Il presente decreto č pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana.

 Roma, li 13 FEB. 2003

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

                                                                                                   Paolo Scarpa Bonazza Buora

 

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