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04/01/2007 - INGRESSO NELL'U.E. DEI CITTADINI DELLA ROMANIA E DELLA BULGARIA

Come noto dal 1° gennaio 2007 la Romania e la Bulgaria sono entrate a far parte, a tutti gli effetti, dell'Unione Europea.

I Ministeri dell'Interno e della Solidarietà Sociale, con Circolare n. 2 del 28 dicembre 2006, hanno tempestivamente fornito chiarimenti ed indirizzi operativi sull'ingresso in Italia dei cittadini di detti Stati e sull'accesso al mercato del lavoro.

In particolare, la Circolare in riferimento chiarisce che ai cittadini appartenenti ai predetti Paesi non sono più applicabili le disposizioni del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come successivamente modificato ed integrato (T.U. all'immigrazione) trovando, invece, applicazione le disposizioni del D.P.R. 18 gennaio 2002, n. 54 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea).

I cittadini neo-comunitari appartenenti ai 2 Paesi potranno, quindi, entrare liberamente in Italia e se in possesso dei requisiti richiesti dal citato D.P.R. n. 54/2002, potranno richiedere la Carta di Soggiorno dalle Questure competenti, direttamente o per il tramite degli uffici postali. Sempre dal 1° gennaio decadono anche i provvedimenti di espulsione adottati nei confronti di predetti cittadini neo-comunitari per motivi diversi da ragioni di ordine pubblico, di sicurezza e sanità pubblica.

Per quel che concerne l'accesso al mercato del lavoro, la Circolare chiarisce che il nostro Governo ha deciso di avvalersi di un regime transitorio, di un anno, prima di liberalizzare completamente l'accesso al lavoro subordinato (per il lavoro autonomo non è previsto, come in precedenza, alcuna limitazione).

Il regime transitorio prevede l'apertura immediata in alcuni settori (tassativamente indicati nella precitata Circolare), mentre per tutti gli altri settori produttivi (ivi compresa anche la pesca), è stata prevista una procedura semplificata.

Il datore di lavoro, infatti, deve presentare, mediante spedizione postale (con raccomandata a/r) allo Sportello Unico per l'Immigrazione territorialmente competente, una richiesta di nullaosta, utilizzando l'apposita modulistica (mod. sub neo-comunitari) allegata alla presente documentazione.

Non si farà ricorso a quote numeriche.

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione della Provincia, nel cui territorio sarà svolta l'attività lavorativa, previa verifica delle condizioni contrattuali da parte della Direzione Provinciale del Lavoro, provvederà al rilascio di nullaosta che dovrà essere, infine, presentato dal lavoratore alla Questura per la necessaria richiesta della Carta di Soggiorno, direttamente ovvero per il tramite degli Uffici Postali.

Sempre per quanto attiene l'accesso al lavoro subordinato, oltre per il ricongiungimento familiare, i due Ministeri hanno fornito ulteriori indicazioni procedurali con Circolare n. 3 del 3 gennaio 2007.

In particolare, per quanto concerne l'accesso al lavoro subordinato di detti lavoratori, la Circolare chiarisce che le richieste di nullaosta, presentate nell'ambito dei decreti di programmazione dei flussi di ingresso per i lavoratori extracomunitari, per l'anno 2006, nei settori per i quali è prevista l'apertura immediata, ai sensi della precedente Circolare 2/2006, devono intendersi archiviate.

Si intendono archiviate anche le richieste di nullaosta presentate allo Sportello Unico, ai sensi dell'art. 27 del T.U. sull'immigrazione, in quanto le prestazioni lavorative previste rientrano nella tipologia del lavoro altamente qualificato.

Le richieste di nullaosta al lavoro presentate agli Sportelli Unici per l'Immigrazione che non rientrano nelle predette tipologie di lavoro verranno automaticamente trasferite nelle procedure previste per la gestione di lavoratori neo-comunitari.

Per tale procedura non verrà richiesto il parere alla Questura mentre la Direzione Provinciale del Lavoro provvederà a verificare unicamente le condizioni contrattuali applicate, senza alcun vincolo di quote numeriche.

Ai datori di lavoro verrà rilasciato il nullaosta al lavoro ed il lavoratore in possesso del nullaosta presenterà istanza di rilascio della Carta di Soggiorno alla Questura competente, direttamente ovvero per il tramite dell'Ufficio postale.

A far data dal 1° gennaio 2007, in applicazione del regime transitorio previsto dal nostro Governo, i datori di lavoro, che intendono assumere cittadini rumeni o bulgari per tipologie lavorative che non rientrano nei settori per i quali è stata prevista l'apertura immediata ovvero non rientrano nei casi previsti dall'art. 27 del T.V. all'immigrazione, devono seguire la procedura sopra indicata, come prevista e disciplinata dalla precedente Circolare n. 2 del 28 dicembre 2006.

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione rilascerà il nullaosta prescritto con la procedura sempllificata indicata.

In allegato sono consultabili le due circolari indicate con modulistica

 
Allegati:
circolare_lavoratori_rumeni_e_bulgari_2_del_2.pdf
circolare_n.3_del_3_gennaio_2007_lavoratori_n.pdf
moduloneocomunitari.doc

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