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ASSOPESCAINFORMA - ANNO IV N. 6 - NOVEMBRE/DICEMBRE 2004


panorama comunitario - ALCUNE PROPOSTE DEL PARLAMENTO UE SULLA REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI PESCA
A Bruxelles si dibatte sul Mediterraneo
Giuseppe Manente

In pieno corso a Bruxelles il dibattito sulle decisioni operative da assumere a proposito del Piano d'Azione per il Mediterraneo. Dopo una stasi durata fin troppo tempo, anche a causa del cambio della Commissione, che ha portato al governo della pesca europea il maltese Joe Borg, iniziano a definirsi con chiarezza le proposte che dovrebbero segnare una svolta definitiva nell'approccio alle tematiche fondamentali concernenti l'attività di prelievo ittico nel grande bacino meridionale.
Qualche tempo fa, e questo perio-dico ne ha dato puntuale notizia, la Commissione ha stilato una proposta di regolamento relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostentile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo, che recava modifiche alla precedente normativa in materia ( Reg. CEE n. 2874/93 e n. 973/2001.
Puntuale, nel mese di novembre, è pervenuto il Rapporto preliminare del Parlamento Europeo, il quale propone degli emendamenti molto interessanti alla sopracitata proposta, in grado di offrire interessanti spunti di riflessione e di confronto agli operatori del settore. Dal dibattito conseguente dovrebbe emergere la proposta definitiva di regolamento che, se approvata dal Parlamento comunitario, dovrebbe costituire la Carta di riferimento per tutto il variegato mondo della pesca mediterranea, la base per un suo effettivo rilancio e per quella svolta tanto invocata da anni, specialmente dalla marineria italiana. Finora, soprattutto per colpa della "sordità" dell'ex commissario Franz Fischler, le esigenze evidenziate in sede comunitaria anche dal ministro Alemanno e dal sottosegretario Bonazza Buora sono state in gran parte disattese. Si spera che la rotta cambi con il nuovo timoniere Borg.
In attesa degli ulteriori sviluppi della vicenda, informiamo schematicamente i nostri lettori sugli emendamenti proposti nel rapporto del Parlamento europeo, che interessano maggiormente la pesca pugliese e adriatica e in grado di stimolare un dibattito critico tra gli addetti ai lavori.

Dimensione delle maglie

  1. Sono vietati l'impiego per la pesca e la detenzione a bordo di reti trainate, di reti da circuizione o di reti da imbrocco per la cattura dell'occhialone, a meno che la dimensione delle maglie nella parte della rete in cui esse sono più piccole non sia conforme a quanto disposto dalla norma.
  2. La dimensione delle maglie è determinata secondo le procedure specificate nel regolamento (CE) n. 129/2003 della Commissione.
    3. Per le reti trainate, la dimensione minima delle maglie è la seguente:
    1. fino al 31 dicembre 2006:40 mm;
    2. dal 1° gennaio 2006, la rete di cui al punto precedente è sostituita da una pezza di rete a maglia quadrata da 40 mm nel sacco.
      La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 30 giugno 2010, una relazione sull'evoluzione della materia, in base alla quale proporrà, se del caso, gli opportuni adeguamenti;
    3. dal 1° gennaio 2009: 60 mm.

Attrezzatura di pesca

  1. È vietato l'uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 m, quando tale profondità è raggiunta a una distanza dalla costa inferiore a 3 miglia.
    In deroga, l'uso di draghe idrauliche è autorizzato a una distanza compresa tra 1,5 e 3 miglia nautiche dalla costa, indipendentemente dalla profondità, a condizione che le specie diverse dai molluschi catturate non superino il 10% del peso vivo totale della cattura.
  2. È vietato l'uso di reti da traino e draghe idrauliche entro una distanza di 1,5 miglia nautiche dalla costa.
  3. È vietato l'uso di ciancioli entro una distanza di 300 m. dalla costa o all'interno dell'isobata di 50 m. quando tale profondità è raggiunta a una distanza dalla costa inferiore a 0,5 miglia.
  4. È vietato l'uso di attrezzi trainati, ciancioli e altre reti da circuizione entro una distanza di 1 miglio nautico dai confini di zone protette.
  5. Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può autorizzare su base locale una deroga ai paragrafi 1 e 3 qualora tale deroga sia giustificata da vincoli geografici specifici, come l'estensione delle piattaforme costiere, o qualora le attività di pesca interessate siano altamente selettive, abbiano un effetto trascurabile sull'ambiente marino e interessino un numero ridotto di imbarcazioni a condizione che esse rientrino in un piano di gestione ai sensi dell'articolo 17. Gli Stati membri forniscono dati tecnici e scientifici aggiornati che giustificano tale deroga.

Tuttavia, qualsiasi attrezzo di pesca impiegato ad una distanza dalla costa inferiore a quella stabilita ai paragrafi 1 e 2 e conformemente alla legislazione nazionale vigente al 1° gennaio 1994 può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2005, a condizione che il Consiglio, su proposta della Commissione e sulla scorta di dati scientifici, non decida altrimenti a maggioranza qualificata.

Taglie minime

Sono apportate le seguenti modifiche sulle taglie minime di cattura:
Pesci

  •  Merluccius merluccius: da 15 cm a 20 cm (fino al 31 dicembre 2008) Tuttavia, fino al 31 dicembre 2006 è concesso un margine di tolleranza del 15% in peso di esemplari di merluzzo compresi tra 15 e 20 cm.
    Tale limite di tolleranza è rispettato tanto dal singolo peschereccio, in alto mare o nel luogo di sbarco, quanto nei mercati di prima vendita dopo lo sbarco. Detto limite è rispettato anche in ciascuna transazione commerciale successiva a livello nazionale e internazionale.
  • Sartina pilchardus: da 13 a 11 cm

 Crostacei

  •  Palinuridae: da 105 mm LC a 90 mm LC

Molluschi bivalvi

  • Pecten jacobeus: da 11 cm a 10 cm
  • Venerupis spp.: 25 mm
  • Venus spp.: 25 mm

Tali modifiche sono giustificate in dettaglio.
Nel caso del merluzzo, posto che la taglia attuale non corrisponde alla maglia di 40 mm, è opportuno concedere un margine di tolleranza fino all'introduzione della maglia quadrata.
Per quanto riguarda la sardina, la taglia è basata su una raccomandazione del CGPM che, tuttavia, non propone una taglia minima. Dal momento che esiste pertanto un margine per fissare tale taglia e tenendo conto dei problemi di controllo finora incontrati per il fatto che nel Mediterraneo non c'è una taglia minima e nell'Atlantico sì, non sarebbe coerente riprendere a differenziarle, soprattutto considerando che la taglia sarebbe superiore nel Mediterraneo.
La taglia stabilita per l'aragosta nella proposta non coincide con quella di prima maturazione sessuale ma con quella di massima produzione di uova, il che sembra leggermente esagerato, soprattutto tenendo presente che il primo dei criteri è quello comunemente utilizzato per stabilire le taglie.
Nella categoria dei molluschi bivalvi si aggiungono due specie finora regolamentate: infatti, il settore non soltanto si è adeguato assai bene alla regolamentazione di queste due specie, ma ne richiede addirittura la reintroduzione nella proposta. Per quanto riguarda la cappa santa, la ragione per aumentare la taglia di un centimetro non è sufficientemente spiegata, onde per cui si è preferito mantenere la taglia attuale.


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