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15/06/2002 - RINNOVATO il CCNL della pesca marittima

Il 13 giugno u.s. si è concluso il negoziato per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro della pesca marittima.

Alla contrattazione hanno partecipato, da una parte la Federazione Nazionale delle Imprese di Pesca (FEDERPESCA) rappresentata dal suo Direttore Generale Dott. Luigi Giannini e da una delegazione delle marinerie locali e dall’altra dai sindacati FAI – CISL, FLAI-CGIL , UILA –UIL e da una delegazione di lavoratori.

L’aspetto centrale ed innovativo dell’accordo è costituito dalla volontà dichiarata di assumere un “codice di condotta” finalizzato al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- attuare una pesca responsabile per assicurare alle generazioni future un ambiente marino integro;

- valorizzare il risultato della pesca incrementando la qualità del pescato e la sicurezza alimentare;

- assicurare ai lavoratori un reddito adeguato e alle imprese la remunerazione adeguata al capitale investito.

Le parti hanno reciprocamente riconosciuto di essere i soggetti maggiormente rappresentativi delle imprese di pesca e dei lavoratori da esse dipendenti e, pertanto, si sono impegnate a ritenere il contratto rinnovato come l’unica ed esclusiva fonte contrattuale nei rapporti di lavoro della pesca marittima.

L’accordo, che accoglie gran parte delle richieste presentate dai sindacati dei lavoratori nella piattaforma rivendicativa, prevede, tra l’altro:

1. L’individuazione in ambito territoriale, ai fini della contrattazione di secondo livello, di una maggiorazione che premia la permanenza operativa a bordo. La maggiorazione è fissata sulla base  di parametri individuati nelle giornate operative di pesca e in collegamento con il Minimo Monetario Garantito.

2. L’incremento del Minimo Monetario Garantito dal 1° luglio 2001 di L . 50.000 e di ulteriori L . 15.000 a partire dal 1° gennaio 2002 a partire dal parametro 100 (mozzo).

3. Aumentato di L . 350.000 il Minimo Monetario Garantito del mese di Settembre 2001, quale Una Tantum parametrata all’effettiva presenza a bordo dela stessa nave nel periodo 1.01.2001 – 30.06.2001 .

4. Anticipazione a carattere mensile e fino al raggiungimento del 65% del MMG, qualora “la parte” risultasse inferiore al suddetto importo.

5. Possibilità, a carattere individuale e facoltativo, di trasferire ad un Fondo una quota TFR ai fini di una previdenza complementare.

Sono state rinviate ad un “tavolo congiunto permanente”, da costituire al più presto, la definizione delle modalità idonee a dare regolamentazione a particolari aspetti riguardanti le rappresentanze sindacali, la sicurezza sul lavoro, nonché la normazione di cui alla recente legge di orientamento della Pesca.
 
Cosimo Farinola

 

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