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21/04/2007 - Dalla Capitaneria di Porto di Ortona un decalogo sulle prescrizioni alle quali attenersi

Riportiamo, per opportuna conoscenza e per il puntuale rispetto, il documento trasmessoci dalla Capitaneria di Porto di Ortona contenenete una sorta di decalogo riepilogativo delle principali disposizioni e norme intese a regolamentare la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel porto di Ortona.

Il documento fa esplicito riferimento alle disposizioni di cui all'Ordinanza n. 37 del 22 luglio 2000 recante "Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti e la precedenza negli stessi delle navi e dei galleggianti nel porto di Ortona".

                Norme relative alla navigazione, agli ormeggi e sosta
                         
dei motopescherecci nel porto di Ortona

  • Divieto di eseguire lavori a bordo di navi o motopesca che prevedano l'uso di fonti termiche, senza il nulla osta della Capitaneria di Porto che autorizzi l'accesso a bordo del personale incaricato di eseguire i lavori(art. 56 Ord. 05/95)
  • Divieto di gettare rifiuti di qualsiasi genere in porto e in mare, compresi scarti della scelta del pescato (art. 81 Ord. 05/95)
  • Divieto di conferire oli esausti in contenitori diversi da quelli all'uopo destinati o lasciare nel recipiente o nei pressi delo stesso lattine, barattoli o altri contenitori in genere (Art. 82 Ord. 05/95)

                                                 Ordinanza 37/2000

  • Sulla banchina commerciale è consentito l'ormeggio a "pacchetto" fino ad un massimo di n. 5 unità;
  • In assenza di navi è consentito l'ormeggio presso il molo Martello a "pacchetto" fino ad un massimo di n. 2 unità, pronte a muovere in caso di bisogno;
  • Durante la navigazione in porto fare ascolto sul canale 12 VHF;
  • Ormeggiare in modo da non intralciare il transito, la manovra e lo scarico del pescato degli altri motopescherecci;
  • Eseguire, prontamente, movimenti lungo la banchina che si rendessero necessari per permettere l'ormeggio di altre navi e/o motopesca, su semplice disposizione, anche verbale, del personale della Capitaneria di Porto;
  • Tutti i motopescherecci dovranno sempre avere a bordo una componente minima di equipaggio (compreso il Comandante); eventuali deroghe potranno essere ammesse nel caso in cui il Comandante, con apposita dichiarazione sottoscritta, assicuri il pronto intervento, personale e dell'equipaggio, entro 2 ore, a seguito di chiamata dell'Autorità Marittima su utenza telefonica fissa o mobile, da indicare nella dichiarazione. In tal caso, comunque, dovrà essere assicurata a bordo la presenza di un marittimo facente parte dell'equipaggio;
  • Divieto di lasciare attrezzature da pesca lungo le banchine che possano creare intralcio all'ormeggio di altre unità, nonché alla circolazione in genere o danni alle strutture portuali (bitte, ecc.).

 

 

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